Statuto

Premessa e cenni storici

La “Residenza Angelo Maj” trae origine dalla donazione di fabbricati e terreni adiacenti siti in via Galileo Galilei a Boario da parte del Geometra Angelo Maj di Schilpario, che lasciò detti beni affinché venisse costituita una Casa di Riposo per gli anziani di Gorzone (ora Darfo B.T.), Angolo (ora Angolo Terme), Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve, come da testamento del 05/07/1943 n. 1924 repertorio Notaio Dott. Angelo Cemmi.

Successivamente con testamento del 14/01/1944 n. 6698 repertorio Notaio Dott. A.Leidi la Signora Gervasoni Marietta vedova Angelo Maj dispose per il funzionamento la somma di £. 1.000.000.

Statuto

Titolo I° – Denominazione e Sede

Residenza Angelo Maj – Via Galileo Galilei n. 16 – 25041 Darfo Boario Terme (BS).

Articolo 1

E’ costituita quale Fondazione di diritto privato la “RESIDENZA ANGELO MAJ”, residenza sanitaria assistenziale, per persone svantaggiate – organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione ha l’obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi la denominazione: “RESIDENZA ANGELO MAJ – FONDAZIONE O.N.L.U.S.”

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale in Darfo Boario Terme (BS) – Via Galileo Galilei n. 16 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi secondarie.

Titolo II° – Scopo e mezzi

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nei confronti di persone svantaggiate, operando all’interno del sistema di interventi e di servizi sociali previsti dalla Legge 328/00 e dalla normativa programmatoria regionale.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani svantaggiati residenti nel territorio della Regione Lombardia con priorità di accesso ai residenti dei comuni di Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Azzone, Colere, Schilpario , Vilminore di Scalve.

La Fondazione potrà acquisire immobili utili e/o necessari alla propria attività istituzionale.

La Fondazione potrà inoltre acquisire partecipazioni o interessenze in altre Strutture, Enti o Società, con fini analoghi alle proprie finalità istituzionali.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale, semiresidenziale o esterna per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Articolo 5

Il patrimonio dell’Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell’inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 23/09/2003.

L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Articolo 6

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

  1. Con i redditi derivanti dal patrimonio.
  2. Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività istituzionali.
  3. Con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione.
  4. Con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.
  5. Con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1, dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo III° – Organi amministrativi della Fondazione

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente della Fondazione;
  • il Vice Presidente della Fondazione;
  • il Revisore dei conti, ove prescritto dalla legge.
Articolo 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri effettivi, che durano in carica cinque anni interi e comunque fino alla loro sostituzione.

Il primo Consiglio è quello attuale e rimarrà in carica cinque anni dalla data di trasformazione.

I componenti effettivi del Consiglio vengono nominati con le seguenti modalità:

  • Due membri eletti dal comune di Darfo Boario Terme.
  • Un membro eletto dal comune di Angolo Terme.
  • Un membro eletto dal comune di Azzone.
  • Un membro eletto dal comune di Colere.
  • Un membro eletto dal comune di Schilpario.
  • Un membro eletto dal comune di Vilminore di Scalve.

I Consiglieri dovranno essere scelti tra i cittadini particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza od in attività connesse. Allo scopo di mantenere l’originaria autonomia, autarchia e terzietà della Fondazione, le persone nominate sono incompatibili con la carica di Sindaco o dipendente avente funzioni dirigenziali o apicali nei Comuni di Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve. Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco dei medesimi comuni.

I componenti il Consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell’organo.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

I Consiglieri di nomina comunale decadono se non sono presenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo di grave forza maggiore. Le tre sedute consecutive da computarsi per la decadenza devono avere almeno un arco temporale di tre mesi.

A seguito di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario con voto consultivo.

La responsabilità dei Comuni titolari delle nomine si esaurisce all’atto della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in nessun caso il soggetto che ha provveduto alla nomina può procedere alla revoca della stessa. In caso di sfiducia da parte di un Comune del Consigliere di Amministrazione proposto dal medesimo Ente, il C.d.A. della Fondazione dovrà prendere in considerazione la richiesta, e accettarla o respingerla motivatamente.

Al Consiglio di Amministrazione possono partecipare con il solo diritto di parola:

  1. per un periodo di dieci anni, decorrenti dall’insediamento, il benefattore che conferisca alla fondazione un patrimonio mobiliare e/o immobiliare pari ad un decimo del valore del patrimonio netto all’ultimo esercizio chiuso ed approvato;
  2. a vita, il benefattore che conferisca alla fondazione un patrimonio mobiliare e/o immobiliare pari ad un quinto del valore del patrimonio netto all’ultimo esercizio chiuso ed approvato.

Il benefattore predetto può nominare un’altra persona in sua vece, purché sia in possesso dei diritti civili e cittadino della Regione Lombardia. In questo caso il nominato non può essere surrogato e non può trasmettere a terzi il diritto di nomina.

Al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri può essere corrisposta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, stabilita in modo anche differenziato all’inizio di ogni anno sociale, in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio, nei suoi membri effettivi, senza possibilità di delega:

  1. Elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica pro – tempore.
  2. Elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
  3. Approva il bilancio d’esercizio e la relazione morale e finanziaria.
  4. Delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l’approvazione secondo le modalità di legge. Le modificazioni statutarie sono assunte con la sola partecipazione dei membri di nomina comunale. Qualora la modificazione statutaria riguardi la composizione del Consiglio di Amministrazione od il potere di nomina dei Consiglieri disposti dal presente statuto, si dovrà preventivamente acquisire il parere consultivo dei Comuni titolari delle nomine.
  5. Predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione.
  6. Approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti.
  7. Delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.
  8. Adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività della Fondazione.
  9. Assicura a sue spese solo l’assistenza religiosa cattolica romana. Delibera apposite convenzioni per l’assistenza religiosa di altre confessioni, senza spese per la Fondazione.
  10. Nomina, su proposta del Presidente, qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale e/o il Segretario Generale della Fondazione esterni al Consiglio.
Articolo 10

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità le proposte si intendono respinte. Non è comunque mai prevista la prevalenza del voto del presidente. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stese dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Se qualcuno si rifiuta di firmare si deve farne menzione nei verbali.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici – scientifici. Gli invitati non hanno mai diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente o dal Presidente temporaneo della seduta.

Articolo 11

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l’attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio d’esercizio e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di amministrazione, con propria ordinanza.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nei tempi possibili ed utili.

Articolo 12

Il Presidente propone la elezione di un Vice Presidente tra i consiglieri in carica. Esso assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento dello Stesso.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente ed il Vice Presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. A parità di nomina le funzioni sono assunte dal più anziano di età.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti, od il Collegio dei Revisori, qualora prescritto dalla legge.

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio d’esercizio.

Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione il Revisore dei conti rimarrà in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio.

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all’articolo 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV° – Amministrazione e norme generali

Articolo 14

Il Direttore Generale e/o il Segretario Generale, qualora se ne ravvisi la necessità, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, e le relative mansioni saranno stabilite nel regolamento amministrativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

L’ordinamento, la gestione e l’organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito regolamento amministrativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal predetto regolamento amministrativo.

Titolo V° – Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Articolo 16

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale d’esercizio.

E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 17

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

Il Consiglio nell’eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l’obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 662/96 e successive modificazioni.

Articolo 18

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Darfo B.T. 23/09/2003
F.to Chini Geom. Emilio
F.to Trotti Bruna
F.to Magri Renata
F.to Prudenza Alfredo
F.to Mora Raffaele
F.to Il Segretario Carrara Rag. Angelo

Download PDF

Il contributo di ognuno, può migliorare la qualità dei nostri servizi e creare una migliore aspettativa di vita alle persone. Loro siamo tutti noi!

Come?
In sede di dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5 X 1000 delle tue imposte alla Residenza Angelo Maj Fondazione O.n.l.u.s.
Firma nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e inserisci il codice fiscale della residenza: 81001070176